Da decenni la normativa regionale stabilisce che il Difensore civico possa offrire consulenza e assistenza ai cittadini stranieri dimoranti in Toscana, per problematiche correlate al proprio status di persone immigrate. In tali casi, l’ufficio deve necessariamente rivolgersi agli organi statali competenti, ossia le questure, le prefetture, le ambasciate italiane, e sovente anche ai ministeri dell’Interno e degli Esteri. Tali amministrazioni non hanno alcun obbligo espresso di prendere in considerazione le osservazioni del Difensore civico. Tuttavia esse forniscono riscontro nella grande maggioranza dei casi, in evidente applicazione del principio di buona amminstrazione e di collaborazione tra PPAA.

I cittadini stranieri possono chiedere la assistenza e la consulenza della Difesa civica?
Dal 1992 la normativa regionale (sia la precedente che il testo unico attualmente in vigore) consente ai cittadini stranieri dimoranti in Toscana di ricevere la assistenza e consulenza del Difensore civico regionale.
Per quali problemi i cittadini stranieri possono rivolgersi alla Difesa civica?
Gli stranieri possono avvalersi della difesa civica per ogni tipo di questione di cui sia parte una pubblica amministrazione (residenza, assistenza sanitaria e sociale, diritto alla casa, diritto allo studio ecc.), alla stessa stregua dei cittadini italiani. Inoltre, possono avvalersi della attività dell’ufficio per assistenza in problematiche inerenti più particolarmente al proprio status di straniero/persona immigrata, ossia correlate alla titolarità del titolo di soggiorno, al ricongiungimento familiare, all’acquisto o accertamento del possesso della cittadinanza italiana, o alle difficoltà riscontrate presso le Ambasciate per prendere appuntamento e/o ottenere il visto d’ingresso, o per la legalizzazione di documenti.
Ho intrapreso il procedimento per la concessione della cittadinanza italiana e non ho più ricevuto alcuna comunicazione.
Posso rivolgermi al Difensore civico?
La nuova normativa ha portato a 48 mesi il termine per il procedimento di concessione della cittadinanza italiana, a far tempo dalla data di presentazione della domanda. Solo a termine scaduto si può effettuare un sollecito. E’ previsto che detta modifica si applichi a partire dai procedimenti in corso alla entrata in vigore del DL113/2018, ossia al 5 ottobre 2018.
Il Difensore civico potrà valutare con l’interessato se nel caso concreto sussistono gli estremi per consigliargli di agire in giudizio (entro un anno dalla scadenza del termine) per ottenere una sentenza che gli consenta di acquistare la cittadinanza, oppure sia preferibile effettuare un sollecito, eventualmente con contestuale trasmissione di documenti utili (es. dichiarazione dei redditi degli ultimi anni valida ai fini fiscali).
La durata del procedimento era prevista in 730 giorni. La ratio del raddoppio del termine è presumibilmente da attribuire alla circostanza che i procedimento duravano di fatto il doppio, quando non i triplo, del termine previsto. Tale criticità, come illustratoci dal Ministero dell’Interno, è dovuta alla moltitudine di domande (provenienti da tutta Italia), alla scarsità delle risorse umane preposte e alla complessità del procedimento. Ci possono poi essere dei casi in cui la istruttoria è particolarmente difficile da effettuare, per problematiche relative alla acquisizione delle informazioni dal Paese di origine del richiedente.
Sono un cittadino straniero residente in Italia e ho maturato i requisiti per l’ottenimento della cittadinanza. Che devo fare?
L’ottenimento della cittadinanza non è mai automatico ed avviene sempre su domanda e relativa istruttoria dell’organo competente. E’ noto infatti che il principio sul quale si fonda la disciplina in materia di cittadinanza è a tutt’oggi lo ius sanguinis.
A seconda della fattispecie (matrimonio, residenza, raggiungimento della maggiore età del figlio degli stranieri nati in Italia) in base alla quale la cittadinanza è richiesta, si individuano i requisiti previsti dalla legge che occorre possedere . Dal 18 maggio 2015 è iniziato il nuovo servizio - messo a punto dal dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione-direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze del Ministero dell’Interno - per l’invio telematico della domanda di conferimento della cittadinanza italiana. I vantaggi dell’acquisizione on line consisteranno nello snellimento della fase di inserimento nel sistema informatico 'Sicitt' e nella scomparsa di modelli cartacei, oltre ad eliminare le attese, anche di mesi, di un appuntamento presso le Prefetture per l’inoltro della domanda. Il richiedente deve compilare la domanda utilizzando le credenziali d’accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato, e la deve trasmettere in formato elettronico, unitamente ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e alla ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo, ad oggi, di euro 250,00 previsto dalla legge n. 94/2009 come modificata dal DL113/2018. Dal 18 giugno 2015 le domande vengono acquisite esclusivamente con tale modalità. I nati in Italia da famiglia residente, entro un anno dal compimento della maggior età, hanno facoltà di dichiarare all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza la propria volontà di acquistare la cittadinanza.
Ho ricevuto dal Ministero dell’Interno una comunicazione che mi avverte che la mia domanda di cittadinanza sarà respinta per i motivi ivi descritti, se entro 10 giorni non trasmetterò delle osservazioni scritte ed eventualmente documentate. Posso chiedere al Difensore civico di aiutarmi?
Sì. Questo è un tipico caso di tutela non giurisdizionale che rientra a pieno titolo nelle funzioni istituzionali della difesa civica. La comunicazione che hai ricevuto si chiama “preavviso di rigetto”, o comunicazione di esito sfavorevole dell’istanza, e deve essere per legge comunicato dalla PA ogni qualvolta ritenga di dover respingere una istanza per determinati motivi, dando all’interessato la possibilità di far valere le proprie ragioni, che devono essere svolte per iscritto entro 10 giorni, ed eventualmente corredate da documentazione che le avvalori. Non è previsto che la PA risponda alle osservazioni, ma deve tenerne conto nel provvedimento finale.