Cosa si intende servizio idrico integrato?
Per servizio idrico integrato si intende (art. 141, secondo comma, D.Lgs. 152/2006 recante Norme in materia ambientale) l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Comprende dunque il servizio di acquedotto (prelievo, potabilizzazione e distribuzione all’utente finale), di fognatura (raccolta delle acque superficiali e delle acque reflue) e di depurazione (trattamento), il cui corrispettivo viene pagato in fattura.
Cosa è la Carta del servizio?
Ai sensi della normativa vigente, ciascun Gestore deve adottare una propria Carta del Servizio (approvata dall’Autorità Idrica Toscana), ovvero un documento che individua i principi fondamentali del rapporto con gli utenti, gli standard di qualità che il Gestore si impegna ad assicurare in riferimento alle specifiche prestazioni erogate (con indicazione dei tempi massimi previsti). A fronte della violazione dei suddetti impegni può essere prevista l’erogazione – automatica o su richiesta dell’interessato – di un indennizzo di valore economico predeterminato (da non confondere con il risarcimento del danno). Gli standard di qualità delle Carte del Servizio dei Gestori della Toscana (cfr. sito Autorità Idrica Toscana) si riferiscono all’avvio del rapporto contrattuale, all’accessibilità del servizio, alla gestione del rapporto contrattuale e alla continuità e regolarità del servizio.
Perché è addebitata in fattura una quota fissa?
È la quota, fatturata in bolletta, che viene richiesta all’utente – a prescindere dalla registrazione di un consumo e in quota proporzionale al periodo considerato – a copertura dei costi fissi sostenuti dal Gestore per l’erogazione del servizio. La quota fissa, in sostanza, deve essere in ogni caso corrisposta anche da parte di coloro che utilizzano l’utenza solo in forma saltuaria o addirittura che, pur intestatari del contratto di fornitura, non fanno alcun uso del servizio (con consumo, dunque, pari a zero).
Bonus sociale idrico Nazionale e Bonus sociale idrico integrativo sai cosa è?
Il bonus sociale idrico – ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, primo comma, del D.P.C.M. 13 ottobre 2016 – è riconosciuto per un periodo di 12 mesi (con possibilità di rinnovo a seguito di presentazione di nuova domanda) agli utenti domestici residenti che versano in condizioni di disagio economico e sociale, al fine di ridurre la spesa per il servizio di acquedotto. Il beneficio consiste nell’esonero dal pagamento di un quantitativo minimo di acqua stabilito dalla normativa in 50 litri/abitante/giorno (circa 18 mc l’anno per ogni componente del nucleo familiare), ossia alla quantità d’acqua considerata necessaria al soddisfacimento dei bisogni essenziali.
Possono richiedere il bonus idrico tutti gli utenti (siano essi intestatari diretti o indiretti, ossia facenti parte di un condominio) il cui nucleo familiare abbia un indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 € o non superiore a 20.000 € se con almeno quattro figli a carico.
La domanda deve essere presentata presso il Comune di residenza (o CAF abilitati) utilizzando l’apposita modulistica e producendo attestazione ISEE in corso di validità. Il bonus idrico è cumulabile con il bonus elettrico e/o con il bonus gas e, anche se presentato successivamente, l’agevolazione ha decorrenza dalla data della domanda più recente già presentata per gas ed energia elettrica.
Decorsi 12 mesi, e sussistendo i presupposti per l’erogazione del bonus idrico, l’utente deve presentare una nuova domanda prima della scadenza della precedente agevolazione, in modo da garantire continuità di erogazione.
A livello locale può essere riconosciuto un bonus sociale idrico integrativo, beneficio che si aggiunge all’agevolazione concessa con il bonus idrico “nazionale”. In questo caso i requisiti di ammissibilità delle domande e la quantificazione del bonus sono stabiliti a livello locale, con procedure definite dal Comune di residenza dell’utente. Si veda, a tal proposito, il regolamento regionale AIT per l’attuazione del bonus sociale idrico integrativo approvato con Delibera dell’Assemblea n. 12 del 27 aprile 2018
Moduli Bonus sociale idrico nazionale 2018
Cosa significa la voce in bolletta Recupero tariffario per servizi erogati e non pagati?
Il richiamo è al recupero delle quote dovute a titolo di corrispettivo per i servizi di depurazione e fognatura da parte di coloro che, a seguito di censimento dell’intero territorio servito, sono risultati essere soggetti all’applicazione delle suddette quote per il periodo compreso tra l’anno 2009 e l’anno 2014. L’azione di recupero è stata articolata in due diversi periodi temporali, con fatturazione nel 2018 delle competenze relative al periodo 2009-2011 e nel 2019 delle competenze relative al periodo 2012-2014.
Tutti gli utenti interessati dalle operazioni di recupero dovrebbero aver ricevuto, nel novembre 2014, una comunicazione del Gestore inviata a mezzo posta raccomandata, recante informazioni nel merito dell’attività di recupero e valida ai fini dell’interruzione della prescrizione. Di conseguenza, tutti coloro che non hanno ricevuto tale raccomandata possono chiedere al Gestore di fornire prova - con produzione della ricevuta di ritorno - dell’effettivo invio della stessa.
La quota “ex L. 13/2009” (cd. tariffa D2) è stata istituita con DL 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito appunto, con modificazioni, dalla L 13/09) per dar seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008. La norma prevede l’applicazione di una tariffa per la depurazione anche per le utenze servite da fognatura che non convogliano i reflui a depurazione a condizione che siano ubicate in territorio nei quali, pur essendo temporaneamente inattivo o addirittura inesistente un depuratore, risultino iniziate le attività di progettazione, realizzazione, completamente o attivazione dell’impianto.