Sono svolte attività di accertamento (con richiesta di chiarimenti informativi anche documentali all’Amministrazione interessata e al cittadino che propone istanza) in merito alla regolarità del procedimento di rilascio di titolo abilitativo (permesso di costruire), all’osservanza dei presupposti di legge (rispetto di differenti normative che incidono sulla disciplina edilizia) previsti per la realizzazione degli interventi edilizi, alla correttezza delle pratiche di condono. Si procede, altresì, alla verifica degli adempimenti previsti nelle convenzioni di lottizzazione ed al rispetto della legge per l’adozione degli atti di governo del territorio. In materia di circolazione stradale, si interviene (anche attraverso proposte e suggerimenti) su aspetti critici della mobilità, della segnaletica, della tipologia della strada considerata. E’ svolta attività di supporto al cittadino che intenda presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace contro una multa ritenuta ingiusta.

Quali sono le principali categorie di intervento edilizio?
Nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria.
La individuazione degli interventi riferibili alle categorie così definite è contenuta nell’art. 3 del D.P.R. 380/2001.
Quali sono i regimi di intervento edilizio?
A seconda del tipo di opera, la legge (D.P.R. 380/2001 e la L.R. 65/2014) individua i seguenti regimi di intervento edilizio: Permesso di costruire;Segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire;Segnalazione certificata di inizio attività;Attività di edilizia libera;Comunicazione inizio attività asseverata.
In quali casi non è necessario acquisire un titolo abilitativo?
Nei casi individuati dalla legge (art.6 del DPR 380/2001 e art.136 della L.R. 65/2014), per i quali non è prevista alcuna procedura e non occorre acquisire alcun titolo abilitativo, ad esempio, interventi di manutenzione ordinaria, interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.
Quali sono le opere soggette a permesso di costruire?
Sono le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia che hanno la capacità trasformare il territorio incidendo in maniera significativa e permanente su di esso. L’elenco degli interventi soggetti a permesso di costruire è contenuto nell’art.134 della L.R. 65/2014. Il permesso di costruire può essere presentato in alternativa alla SCIA nei casi previsti dall’art. 135 comma 5 della L.R. 65/2014. Previa verifica dei presupposti di legge, l’Amministrazione comunale competente rilascia il provvedimento abilitativo necessario al cittadino che intende eseguire siffatti interventi.
Quali sono i termini di inizio e di fine degli interventi che sono oggetto di permesso di costruire?
La disciplina è contenuta nell’art. 133 comma 3 della L.R. 65/2014. Il permesso di costruire indica i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data di rilascio del permesso di costruire. Il termine per la fine dei lavori non può essere superiore a tre anni dall'inizio dei lavori (fatta salva la possibilità di proroga con provvedimento motivato da parte dell’amministrazione). In casi particolari (caratteristiche o complessità dell’intervento, opere pubbliche finanziate in più esercizi) il termine può essere superiore.
Cosa fare se scade il termine fissato dalla legge per la conclusione dei lavori?
Occorre richiedere un nuovo titolo abilitativo per la parte dell’intervento non ancora realizzata
Cosa accade se, dopo il rilascio del permesso di costruire ma prima dell’inizio dei lavori, entrano in vigore nuove previsioni urbanistiche?
Se vi è contrasto con la nuova disciplina il permesso di costruire decade. Se i lavori sono già iniziati devono essere completati entro il termini fissato dalla legge (tre anni).
Perché sono dovuti gli oneri di urbanizzazione?
L’intervento edilizio incide sul carico insediativo e urbanistico del territorio circostante e chi effettua l’intervento deve dunque contribuire alla trasformazione urbanistica del territorio.
A chi spetta certificare l’abitabilità e agibilità e con quali procedure?
La certificazione di abitabilità o agibilità viene effettuata da professionisti abilitati con le procedure previste dalla L.R. 65/2014. Tale certificazione è sempre necessaria per le nuove costruzioni e nei casi indicati dall'art. 149 della L.R. 65/2014.