Relativamente ai tributi regionali, la L.R. 31/05 riconosce al Difensore civico regionale la funzione di Garante del Contribuente. In tale ambito il Difensore civico, di sua iniziativa o su richiesta del contribuente o di qualsiasi altro soggetto interessato che evidenzi disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualsiasi altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini ed amministrazione tributaria regionale, pur non avendo poteri impositivi, può rivolgere all'Ufficio tributario regionale richieste di chiarimenti o di documenti e proporre l'attivazione delle conseguenti procedure di autotutela avverso gli atti tributari notificati al contribuente.
Per i tributi locali, qualora non sia stato istituito o nominato il Difensore civico comunale o provinciale, il Difensore civico regionale può intervenire di propria iniziativa o su richiesta di singoli ed enti che lamentino, in relazione a propri diritti ed interessi, un caso di cattiva amministrazione da parte dell’Ufficio tributario dell’Ente locale o concessionario. Si ha cattiva amministrazione quando un atto tributario sia stato formato o emanato oppure l’attività tributaria sia stata esercitata in modo irregolare o illegittimo oppure un atto dovuto (ad es. un rimborso già riconosciuto) sia omesso o immotivatamente ritardato oppure vi sia stata una mancanza di risposta o un rifiuto di informazione. Il Difensore civico regionale, pur non avendo poteri impositivi, può rivolgere all’Ufficio tributario dell’Ente locale o al concessionario richieste di documenti, verifiche e chiarimenti.
Per i tributi nazionali esiste un apposito organo, il Garante del Contribuente per la Toscana presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, con il quale comunque il Difensore civico regionale ha un rapporto di collaborazione, nel reciproco rispetto delle relative competenze.

Ho ricevuto un avviso bonario per recupero tasse auto dalla Regione Toscana, ma lo contesto, che devo fare?
Deve essere presentata un’istanza di riesame all’ufficio provinciale ACI ovvero alla delegazione ACI competente territorialmente in base alla residenza, seguendo le istruzioni impartite nell’avviso. In seguito all’esito del riesame è possibile rivolgersi al Difensore civico regionale, il quale, pur non avendo poteri impositivi, ha facoltà di promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, richieste di chiarimenti o di documenti e proporre l’attivazione delle conseguenti procedure di autotutela.
Quando devo pagare il bollo?
La scadenza del pagamento del bollo auto è subordinata alla prima immatricolazione del veicolo. Se viene immatricolato dal 1 gennaio al 30 aprile, il primo bollo si pagherà dal mese di immatricolazione fino al 31 dicembre. Dall’anno successivo il termine di pagamento sarà il 31 gennaio con validità 12 mesi. Se viene immatricolato dal 1 maggio al 31 agosto, il primo bollo si pagherà nel mese di immatricolazione fino al 30 aprile dell’anno successivo. Successivamente il termine di pagamento sarà il 31 maggio con validità 12 mesi fino al 30 aprile dell’anno successivo. Se viene immatricolato entro dal 1 settembre al 31 dicembre, il primo bollo si pagherà nel mese di immatricolazione fino al 31 agosto dell’anno successivo. Successivamente il termine di pagamento sarà il 30 settembre con validità 12 mesi fino al 31 agosto dell’anno successivo.
Se rottamo la macchina, devo pagare lo stesso il bollo?
Per non pagare il bollo è necessario che la rottamazione avvenga entro la data di scadenza del pagamento del tributo per il periodo tributario in essere, altrimenti è necessario pagare il bollo per l’intera annualità. In sostanza, non bisogna far cominciare il nuovo periodo tributario e, se comincia, provvedere alla rottamazione entro il termine di pagamento.
Sono invalido civile, ho diritto all’esenzione per il bollo auto?
L’invalidità civile è condizione, di per sé, non sufficiente per ottenere l’esenzione dal pagamento del tributo. A tal fine, è necessario infatti rientrare in una delle casistiche tassative previste dalla L.R. 49/03 e precisamente:
a) soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria. Gli adattamenti al veicolo, sia quelli per la guida, sia quelli per il trasporto di soggetti disabili, devono risultare dalla carta di circolazione. Gli adattamenti per la guida sono prescritti in sede di visita da parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e annotati sulla patente speciale di guida. Vengono equiparati a veicoli adattati alla guida anche quelli dotati di sola frizione automatica o cambio automatico, purché prescritti dalle citate commissioni mediche;
b) soggetti portatori di handicap in situazione di gravità, come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o invalidi gravi, affetti da una patologia o da pluriamputazioni che comportano la grave limitazione della capacità di deambulazione;
c) soggetti affetti da cecità assoluta o parziale e soggetti ipovedenti gravi, come individuati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici);
d) soggetti sordi come definiti articolo 1, comma 2, dalla legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti);
e) soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il diritto all'esenzione spetta quando la situazione di disabilità è riconosciuta in modo permanente, senza previsione di revisione, ad eccezione dell’ipotesi in cui il disabile sia un minorenne.
Sono invalido civile e rientro nelle casistiche indicate dalla L.R. 49/03, mi spetta automaticamente l’esenzione per il bollo auto?
No, è necessario che il proprietario del veicolo presenti apposita istanza di esenzione, rivolgendosi ad un Ufficio ACI.
Ho l’esenzione e cambio macchina, ho qualche obbligo?
Si. Il beneficiario dell’esenzione deve chiedere il trasferimento dell'agevolazione su altro veicolo di sua proprietà, sia esso nuovo o usato, presentando istanza presso un Ufficio ACI.
Ho ricevuto un avviso di accertamento per la Tari dal Comune e lo voglio motivatamente contestare, che devo fare?
Avverso l’avviso di accertamento è necessario esperire ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento dell’avviso. E’ possibile anche presentare al Comune un’istanza di annullamento o rettifica dell’avviso stesso, ma il Comune non è obbligato a rispondere ed il termine per il ricorso non viene interrotto o sospeso. A seguito di un’eventuale segnalazione del cittadino, il Difensore civico, pur non avendo poteri impositivi, ha facoltà di rivolgere all’Ufficio comunale competente richieste di chiarimenti circa la questione proposta. La segnalazione al Difensore civico e l’intervento dello stesso non interrompono e non sospendono il termine per il ricorso.
Ho pagato erroneamente due volte la rata della Tari, ho presentato al Comune l’istanza di rimborso, ma non ho saputo più nulla nonostante i numerosi solleciti, potete aiutarmi?
Il Difensore civico può rivolgersi all’Ufficio comunale competente per chiedere notizie sullo stato della procedura ed eventualmente sollecitare la pratica di rimborso.
Ho inviato numerose istanze al Comune relative all’applicazione del tributo per la gestione dei rifiuti, ma non ho mai ricevuto risposta, potete aiutarmi?
Il Difensore civico può rivolgersi all’Ufficio comunale competente per sollecitare il riscontro al cittadino e per acquisire le opportune informazioni ed i chiarimenti circa la questione proposta.
Ho rilevato un errore nel bollettino di pagamento Tari inviato dal Comune, cosa devo fare per ottenere una revisione dell’importo?
I bollettini inviati dal Comune sono compilati sulla base dei dati conosciuti dall’Ente. Se il contribuente si accorge di errori contenuti nel modulo, deve segnalarli per iscritto al Comune stesso.
Io non produco rifiuti perché per esempio: vivo spesso dai miei genitori, sono in viaggio per lavoro, non uso la casa, ecc., quindi non dovrei pagare la Tari?
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti da parte dell’utente non comporta l’esonero del tributo. E’ però possibile che alcune delle fattispecie sopra elencate comportino una riduzione della Tari se così stabilito dal regolamento comunale.
Siamo due coniugi che, pur non legalmente separati, abbiamo la residenza in abitazioni diverse per motivi logistici. Il Comune non ci concede l’agevolazione lmu per abitazione principale. E’ corretto?
Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, come indicato dal comma 2, art.13, d.l. 201/2011, modificato dal d.l. 16/2012. La norma specifica inoltre che “le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”, anche nel caso in cui i componenti del nucleo abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio dello stesso Comune.
Sono proprietario di due immobili contigui, che costituiscono la mia abitazione principale, posso usufruire per entrambi della relativa agevolazione ai fini fiscali?
Come precisato dalla circolare n. 3/DF del 2012 del Ministero delle finanze, l’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. E’ comunque possibile attivare la procedura di fusione catastale o fiscale delle due unità immobiliari.
Il Comune mi chiede il pagamento del canone Cosap per un passo carraio che io non ho chiesto e di cui anzi ignoravo l’esistenza, perché devo pagare?
Il fatto che nessuna opera di modifica del demanio stradale sia stata realizzata dall’utente destinatario del canone Cosap non costituisce di per sé un’esimente dal pagamento del medesimo. Il canone può essere dovuto per opere realizzate sul demanio stradale non dall’attuale proprietario ma da quello precedente, in epoca nella quale l’accesso non veniva tassato. Quindi il canone Cosap può essere dovuto anche in assenza di occupazione del demanio stradale, qualora l’accesso comporti comunque l’interruzione della continuità dei marciapiedi, piste ciclabili, siepi o altre opere pubbliche.